Breve di S. S. il Papa San Pio X
MAGNI FAUSTIQUE
Con cui il giorno 8 marzo 1913 per
celebrare il sedicesimo centenario dell’editto del 313, con il quale Costantino
il Grande riconobbe ufficialmente il Cristianesimo in tutto l’impero si indice
un Giubileo universale e si fissano le modalità per conseguire l’indulgenza
plenaria.
Il Papa Pio X. A tutti i
fedeli cristiani che leggeranno questa Nostra Lettera, salute e Apostolica
Benedizione.
La celebrazione del grande
e fausto evento in forza del quale, mille e seicento anni fa, fu finalmente
concessa la pace alla Chiesa, mentre riempie di gioia il cuore di tutti i
cattolici, e li invita a compiere opere di pietà, spinge Noi anzitutto ad
aprire il tesoro dei doni celesti, perché si possano trarre da tale solennità
ricchi e preziosi frutti nel Signore. Ci
pare infatti giusto ed assai opportuno festeggiare l’editto promulgato a Milano
dall’Imperatore Costantino il Grande, poco dopo la vittoria contro Massenzio,
propiziata dal glorioso vessillo della Croce; esso, ponendo fine alle crudeli
persecuzioni contro i Cristiani, li mise in possesso di quella libertà il cui
prezzo fu il sangue del divino Redentore e dei Martiri. Allora, finalmente,
la Chiesa militante riportò il primo di quei trionfi che le arrisero sempre
dopo le persecuzioni di ogni genere in ogni tempo, e da quel giorno assicurò
sempre maggiori benefici alla società umana. Gli uomini infatti, abbandonato a
poco a poco il superstizioso culto degli idoli, abbracciarono sempre più la
regola della vita cristiana nelle leggi, nei costumi e nelle istituzioni, e con
ciò avvenne che sulla terra si diffondessero insieme la giustizia e la carità.
Riteniamo pertanto conveniente, in questa felice circostanza nella quale si
rievoca un fatto di tale importanza, supplicare insistentemente Dio, la Vergine
Sua Madre e tutti i Beati, in special modo gli Apostoli, affinché tutti i
popoli, ristabilendo la maestà e l’onore della Chiesa, si raccolgano nel grembo
di questa Madre e si adoperino con tutte le forze a cacciare gli errori con i
quali gli sconsiderati nemici della Fede cercano di condurli dalla sua luce
nelle tenebre; tributino onore e rispetto al Pontefice Romano; e infine
guardino con animo fidente alla religione cattolica come sostegno e difesa di
tutte le cose. Allora, quando gli uomini terranno di nuovo gli occhi fissi alla
Croce, sarà lecito sperare che in questo segno di salvezza anche i nemici del
nome Cristiano e le sfrenate passioni del cuore potranno essere completamente
vinti. Ordunque, affinché le umili preghiere che in questa secolare solennità
si leveranno in tutto il mondo cattolico ridondino al maggior bene spirituale
dei fedeli, abbiamo stabilito di arricchirle con unIndulgenza Plenaria in forma
di Giubileo, esortando vivamente tutti i figli della Chiesa ad unire alle
Nostre le loro suppliche e le loro opere di pietà, in modo che da questo
beneficio del Giubileo, che viene loro offerto, possa derivare il maggior
vantaggio possibile sia per le loro anime, sia per la religione.
Per questo, confidando
nella misericordia di Dio Onnipotente e nell’autorità dei Beati Apostoli Pietro
e Paolo, per quel potere di legare e di sciogliere che a Noi, benché
immeritevoli, è stato dato per volontà divina, uditi anche i Venerabili
Fratelli di Nostra Romana Chiesa i Cardinali Inquisitori Generali, con la presente Lettera concediamo e
accordiamo l’Indulgenza Plenaria di tutti i peccati, in forma di Giubileo
generale, a tutti e singoli i fedeli di Cristo di entrambi i sessi, sia che
abitino in questa Nostra alma Città, sia che vengano ad essa, i quali durante
l’anno in corso, dalla Domenica in Albis (a partire dalla quale inizieranno le
solennità secolari in memoria della pace della Chiesa) fino alla festa
dell’Immacolata Concezione di Maria Vergine, Madre di Dio, inclusa, visitino
due volte ciascuna le Basiliche di San Giovanni in Laterano, di San Pietro,
Principe degli Apostoli, e di San Paolo fuori le Mura, e qui sostino per
qualche tempo a pregare Dio, secondo la Nostra intenzione, per la Chiesa
cattolica e per la prosperità e la gloria di questa Sede Apostolica, per
l’estirpazione delle eresie e la conversione di tutti i peccatori, per la
concordia dei Principi Cristiani e per la pace e l’unità di tutto il popolo dei
fedeli, e che durante questo periodo di tempo, dopo la rituale penitenza, si
accostino alla santa Comunione, ed inoltre versino un’elemosina, ciascuno
secondo le proprie possibilità, o agli indigenti 0, se preferiscono, alle opere
pie.
A coloro che non potranno
venire a Roma concediamo ed accordiamo la stessa Indulgenza Plenaria, a
condizione che nello stesso periodo di tempo essi visitino sei volte la Chiesa
o le chiese del loro paese che verranno designate una volta per tutte
dall’Ordinario, e che compiano scrupolosamente le altre opere di pietà sopra
indicate. Concediamo inoltre il privilegio di poter applicare questa Indulgenza
Plenaria, come suffragio, anche alle anime di coloro che lasciarono questa vita
in grazia di Dio. Concediamo poi che i naviganti e i viandanti possano
legittimamente conseguire la stessa Indulgenza una volta che, tornati al
proprio domicilio o giunti in un dato luogo di sosta, abbiano compiuto le opere
sopra citate e visitato sei volte la chiesa cattedrale, 0 la maggiore, o la
chiesa parrocchiale del proprio domicilio, o del luogo in cui abbiano sostato.
Concediamo parimenti e consentiamo che i Regolari di entrambi i sessi, anche
viventi in clausura perpetua, e tutti gli altri, sia laici, sia ecclesiastici
secolari o regolari che siano in carcere o in prigionia o impediti da qualche
infermità del corpo o da altra forza maggiore e non possano assolvere le dette
prescrizioni o alcuna di esse, possano averle commutate dal loro Confessore in
altre opere di pietà, o rimesse ad altro tempo prossimo; il Confessore
prescriverà quelle opere che gli stessi penitenti potranno compiere, con la
facoltà altresì di dispensare dalla Comunione i fanciulli che ad essa non
fossero ancora stati ammessi.
Oltre a
ciò diamo facoltà a tutti e a ciascuno dei fedeli in Cristo, così laici come
ecclesiastici secolari o regolari, di qualsiasi Ordine od Istituto, anche di
particolare menzione, di scegliersi a questo scopo un sacerdote Confessore,
secolare o regolare, fra gli approvati, e che tale facoltà sia estesa anche ai
monaci, ai novizi, alle monache di clausura, purché il Confessore sia stato
approvato per i monaci. Tale Confessore nel detto periodo di tempo potrà
assolvere coloro che accedono alla confessione presso di lui con il proposito
di conseguire il presente Giubileo e di adempiere a tutte le altre opere
necessarie per lucrarlo; per questa volta soltanto, e nel foro della coscienza,
egli potrà assolverli da scomuniche, sospensioni e da altre sentenze
ecclesiastiche e censure per qualsiasi causa comminate od inflitte
legittimamente dall’uomo, anche quelle riservate agli Ordinari locali ed a Noi
o alla Sede Apostolica, anche nei casi speciali licet modo riservati;
potrà assolvere anche coloro che non si intendono compresi in un’altra
concessione per quanto ampia, e li potrà assolvere da tutti i peccati e da
tutti gli eccessi per quanto gravi ed enormi, anche quelli, come detto prima,
riservati agli Ordinari, a Noi e alla Sede Apostolica, previa imposizione di
una penitenza salutare, o di altre pene da imporsi secondo la legge, e, nel
caso di eresia, previa abiura e ritrattazione degli errori. Il
Confessore avrà facoltà di dispensare da tutti i voti, anche giurati e
riservati alla Sede Apostolica, e di commutarli in altre opere pie e salutari
(eccettuati sempre i voti di castità, di religione e di obbligazione accettata
da un terzo, o quelli nei quali si tratti del pregiudizio di terzi, come pure i
voti penali che sono denominati preservativi dal peccato, se la futura
commutazione non sia tale che raffreni dal commettere il peccato in misura
inferiore della precedente materia del voto). Il Confessore potrà inoltre
dispensare i penitenti costituiti in Ordini sacri, anche regolari, per qualche
occulta irregolarità compiuta nell’esercizio di attività dello stesso Ordine, e
purché in esecuzione di ordini superiori. Non intendiamo peraltro con questo
documento dispensare da qualsivoglia altra irregolarità, dovuta a colpa o ad
errore, palese od occulta, o contratta in qualsiasi modo per incapacità o
inabilità, o concedere qualche facoltà di dispensare su quanto detto, o di
riabilitare o reintegrare nello stato precedente, anche nel foro della
coscienza. Noi non intendiamo neppure derogare alla Costituzione, emanata con
specifiche disposizioni dal Nostro Predecessore di felice memoria Benedetto XIV
che comincia con le parole «Sacramentum Poenitentiae», né intendiamo
infine che la presente Lettera possa o debba in alcun modo favorire coloro che
siano stati da Noi e dalla Sede Apostolica o da qualche Vescovo o Giudice
ecclesiastico nominativamente scomunicati, sospesi, interdetti o altre volte
colpiti da sentenze e censure, o pubblicamente denunciati, se entro il tempo
predetto non avranno assolto i prescritti obblighi e non avranno raggiunto la
conciliazione, quando ciò sia richiesto, con le parti. Se poi non avranno
potuto ottemperare entro il termine stabilito, concediamo che a giudizio del Confessore
possano essere assolti nel foro della coscienza esclusivamente allo scopo di
conseguire le Indulgenze del Giubileo, con l’obbligo tuttavia di ottemperare
non appena possibile.
Perciò, in nome della santa
obbedienza, a tenore della presente Lettera, decisamente ordiniamo e comandiamo
a tutti gli Ordinari di ogni località, e ai loro Vicari e Funzionari, o in loro
mancanza a coloro che hanno cura d’anime, che, una volta ricevuta una copia 0
anche un esemplare a stampa della presente Lettera, lo pubblichino, o curino
che venga diffuso nelle loro chiese e diocesi, nelle province, nelle città, nei
paesi, nelle regioni e nelle località, anche nel corso della predicazione della
parola di Dio, quando sia possibile, e designino, come detto precedentemente, la
chiesa o le chiese da visitare.
Nonostante le Costituzioni
e le Disposizioni Apostoliche, particolarmente quelle che riservano la facoltà
di assoluzione, in certi casi espressamente definiti, al Pontefice Romano pro
tempore, acciocché nessuno possa sostenere simili o dissimili concessioni di
indulgenze e di facoltà se non ne sia fatta esplicita menzione o speciale
deroga; sull’esempio della regola di non concedere indulgenze
approssimativamente, nonostante gli statuti, le consuetudini, i privilegi e gli
indulti di qualsiasi Ordine, Congregazione od Istituto approvati anche con
giuramento, conferma Apostolica o con qualsiasi altro potere, ancorché
concessi, approvati e rinnovati in qualunque modo agli stessi Ordini,
Congregazioni, Istituti e a persone che ne fanno parte; a tutti questi motivi e
a ciascuno singolarmente, quantunque di essi si debba fare una speciale,
specifica, chiara menzione non soltanto per clausole generali ed importanti o
per qualche altra speciale normativa che deve essere rispettata; tenuto conto
che con la presente Lettera a tutto questo è stato sufficientemente,
nominativamente ed espressamente adempiuto, ed è stata osservata la formalità
imposta dalla tradizione, allo scopo di realizzare quanto premesso, deroghiamo
nonostante ogni altra disposizione contraria.
Infine, perché la Nostra
presente Lettera, che non può essere indirizzata ad ogni singola località,
possa venire più facilmente a conoscenza di tutti, vogliamo che alle copie di
essa, anche a stampa, purché sottoscritte da un pubblico Notaio e munite del
sigillo di persona investita di dignità ecclesiastica, sia attribuita in
qualunque luogo e presso qualunque popolo la stessa autorità che avrebbe la
presente se fosse esibita o resa pubblica.
Dato a Roma, presso San
Pietro, sotto l’anello del Pescatore, l’8 marzo 1913, anno decimo del Nostro
Pontificato.
Fonte: “Tutte le
encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740 – 250 anni di
storia visti dalla Santa Sede” a cura di Ugo Bellocchi – vol. VII, Pio X
(1903-1914) – © Copyright 1999 Libreria Editrice Vaticana, pp. 503-506 – 00120
Città del Vaticano.